Il Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n.77) ha introdotto con l’art.119 il SUPERBONUS, con l’aliquota di detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Con l’art. 121 sono disciplinate le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Il Decreto Requisiti e il Decreto Asseverazioni, che regolano l’accesso agli incentivi fiscali dell’Ecobonus e del Superbonus, sono entrati in vigore il 6 ottobre 2020, a seguito della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020).
Per l’ottenimento dei benefici fiscali, la pratica dovrà essere caricata sull’apposito portale https://detrazionifiscali.enea.it/.
Tramite questo sito è possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.
Lo scorso 23 febbraio 2021, l’ENEA ha pubblicato sul proprio sito una nota di chiarimento sulle caratteristiche del Computo metrico dei lavori che sarà uno degli elaborati da caricare sul portale.
Preliminarmente si ricorda che, in accordo con il punto 13 dell’allegato A del Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, per gli interventi di cui al SuperEcobonus (art.119, commi 1e 2, ovvero interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica), il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso:
- i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l’edificio oggetto di intervento;
- in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.
Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell’allegato I del D.M. 06/08/2020.
L’ENEA precisa che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. In seguito occorrerà produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo.
Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI)
Il Computo Metrico da allegare alla pratica, è il computo globale, corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione.
Anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), sul portale dovrà essere caricato il computo metrico complessivo.
Si consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee distinguendo le categorie degli interventi “trainati” e “trainanti” distinti per “parti comuni” e “parti private”.
Nei SAL successivi (60% e fine lavori), è possibile ad ogni modo aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30%, qualora siano subentrate delle varianti in corso d’opera. In caso di varianti in corso d’opera, è consigliato evidenziare le variazioni subentrate all’interno del computo metrico
Il Computo Metrico da allegare deve essere unico e contenere:
- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
- le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art.8, comma1, d.lgs.192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento);
- le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.
Per ciascuna voce, occorre specificare quale sia il prezzario preso a riferimento. Per quanto concerne le spese professionali, queste devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal D.M.17 giugno 2016.
L’ENEA chiarisce che poiché il Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei costi nel computo metrico per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” di cui ai commi 1 e 2 dell’art.119, è facoltativo inserire nel Computo Metrico:
- installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6 art.119);
- colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art.119).
Per tali costi, il Portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.
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